Novità 2025 sulla Carta Docente.

La riforma della Carta Docente: osservazioni sulla nuova normativa.
EXCURSUS
La Carta Docente , istituita dalla Legge Renzi nel 2015 ( art 1 comma 121
Legge 107/2015 ) , ha costituito oggetto di un contenzioso seriale a partire
dal 2022. Istituita con l’obiettivo di : << sostenere la formazione continua
dei docenti, di valorizzarne le competenze professionali e di favorire
l’esercizio della funzione docente>> , consisteva in una linea di credito di
500 euro annuali , da spendere entro il 31 agosto dell’anno successivo alla
data di erogazione, attivabile sulla piattaforma Carta Docente gestita da
SOGEI.
La P.A., nel dare attuazione all’art. 1, comma 121, della l. n. 107/2015,
istitutivo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del
docente aveva espressamente escluso i supplenti con contratto a tempo
determinato dal beneficio, il quale era riservato solo ai docenti di ruolo, a
tempo pieno o part-time.
Successivamente all’ingente contenzioso , con il decreto 69/2023 la carta
docenti è stata riconosciuta ai supplenti fino al 31 agosto; con la legge n
207 /2024 , art 1 commi 572/574, viene confermata la estensione del bonus
ai docenti con incarico annuale.
Nelle more, la ingente mole di sentenze favorevoli dei Giudici del lavoro di
tutta Italia è rimasta per lo più inevasa da parte del Ministero ed i lavoratori sono stati
costretti a ricorrere al Giudice Amministrativo per chiedere l’ottemperanza
delle sentenze che hanno riconosciuto il bonus docenti attraverso la nomina
di Commissari ad acta, individuati in funzionari ministeriali che tra l’altro avrebbero dovuto eseguire le sentenze a prescindere dalle sentenze del TAR!
Infine per porre rimedio ( e non per un sincero riconoscimento del principio
di non discriminazione in favore dei docenti con contratto a termine) al
contenzioso seriale ed al conseguente dispendio di denaro pubblico per il
pagamento delle spese legali, con la conversione in legge del DL
127/2025 la Carta docente, è stata finalmente estesa a tutto il personale
docente con supplenza al 30 giugno, oltre che a quello con supplenza al
31 agosto e al personale educativo.

ASPETTI CRITICI.

Le nuove disposizioni sulla Carta docente presenti nel DL 127/2025 non
mancano comunque di aspetti discutibili o del tutto inaccettabili.

LIMITAZIONI NEGLI ACQUISTI E NEL BUDGET.

Non è condivisibile, infatti, la disposizione che limita la possibilità di
acquistare prodotti hardware e software solo con cadenza quadriennale; la
tecnologia infatti ha il passo veloce e imporre un vincolo quadriennale è
anacronistico , oltre ad essere limitativo del diritto dei docenti ad
aggiornarsi e di stare al passo coi tempi.

Né tampoco appare accettabile che, per estendere la Carta a tutto il
personale docente ed educativo anche precario, si possa ridurre la somma
pro capite del beneficio spettante.

DISCRIMINAZIONI NEI CONFRONTI DEI DOCENTI CON
INCARICO DI SUPPLENZA BREVE E SALTUARIA.

Infine restano, allo stato attuale, esclusi dalla platea dei beneficiari ,
nonostante la recente pronuncia della Corte di Giustizia Europea, i supplenti
con incarichi brevi e saltuari.

Con la Sentenza del 3 luglio 2025, la Corte di Giustizia dell’Unione
Europea ha dichiarato incompatibile con il diritto dell’Unione una
normativa nazionale che escluda automaticamente i docenti con incarichi
di supplenza breve dall’accesso alla carta del docente (del valore di 500
euro annui), riservandola ai soli docenti di ruolo o ai supplenti annuali.
Secondo la Corte, tale esclusione costituisce una discriminazione fondata
sul tipo di contratto, in violazione della clausola 4 dell’Accordo quadro
sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE, la
quale vieta, salvo ragioni oggettive, che i lavoratori a tempo determinato
siano trattati in modo meno favorevole rispetto ai lavoratori a tempo
indeterminato comparabili. La Corte ha affermato che la sola circostanza
che un supplente breve non sia in servizio per l’intero anno scolastico
non rappresenta di per sé una “ragione oggettiva” sufficiente a
giustificare il diverso trattamento, richiedendo che eventuali deroghe siano
supportate da motivi oggettivi e documentati. Ha inoltre sottolineato che i
docenti a tempo determinato, anche con contratti di breve durata, svolgono
mansioni comparabili a quelle dei docenti di ruolo, partecipando alle
medesime attività didattiche e formative nel periodo di servizio. La sentenza
ribadisce il principio secondo cui la natura dell’attività educativa non
dipende dalla durata del contratto, bensì dalle mansioni effettivamente
svolte, richiamando in tal senso l’indirizzo già espresso con l’ordinanza C-
450/21.

E’ ancora possibile richiedere il bonus docente degli ultimi 5 anni, con
ricorso al Giudice del Lavoro e ad importo pieno di euro 500 mensili.

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