Una recente sentenza del Tribunale del capoluogo bruzio che ha
accolto il ricorso patrocinato dallo Studio Legale Ricca, ha affrontato
il tema della monetizzazione delle ferie non godute per il personale
docente a tempo determinato, collocandosi nel solco dell’orientamento
ormai consolidato della Suprema Corte e della giurisprudenza europea.
Il punto centrale della decisione è il superamento di ogni automatismo
tra periodi di sospensione delle attività didattiche e fruizione delle
ferie: mentre i giorni di sospensione stabiliti dai calendari regionali
possono essere considerati ex lege come ferie, diverso è il periodo
successivo al termine delle lezioni fino al 30 giugno, che non può
essere qualificato automaticamente come tale.
In tale arco temporale, il docente resta a disposizione
dell’amministrazione e conserva il diritto all’indennità sostitutiva,
salvo che il datore di lavoro dimostri di averlo previamente invitato a
fruire delle ferie, informandolo in modo chiaro della perdita del diritto
in caso di mancato godimento.
Questo il principio riportato : << Dunque, in conformità anche alle
pronunce della Suprema Corte, laddove il dipendente non riceva un
diverso invito a godere delle ferie a pena di perdita delle stesse, il
periodo dal termine delle lezioni fino al 30 giugno, per i docenti con
contratto fino a tale data ossia al termine delle attività didattiche,
questi va considerato a disposizione della pubblica amministrazione,
salvo espressa richiesta di fruizione del congedo ordinario in quanto è
solo durante il periodo di ferie, chiesto e concesso, che il docente può
ritenersi libero di organizzare il proprio tempo (cfr. Cass.
28587/2024).>>
La decisione che ha liquidato alla ricorrente 2400 euro a titolo di
indennità per ferie non godute, valorizza, dunque, il principio
unionale secondo cui il diritto alle ferie costituisce un diritto sociale
fondamentale e non può essere compresso in assenza di una concreta
possibilità di esercizio, gravando sull’amministrazione l’onere
probatorio circa l’effettiva messa in condizione del lavoratore di fruirne.





