Con una recente sentenza del 20 giugno 2026, il Tribunale di Cosenza, Sezione Lavoro, si inserisce nel consolidato filone giurisprudenziale che riconosce il diritto al risarcimento del danno in favore dei docenti di religione cattolica vittime di una protratta condizione di precariato determinata dall’omessa indizione dei concorsi triennali previsti dalla legge.La decisione assume particolare rilievo perché recepisce e applica i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione e della Corte di Giustizia dell’Unione Europea in materia di abuso della contrattazione a termine nel peculiare settore dell’insegnamento della religione cattolica.Il Tribunale ribadisce che l’abuso non deriva dalla mera successione di contratti annuali, istituto previsto dalla disciplina speciale dei docenti di religione, bensì dall’inosservanza dell’obbligo legislativo di indire concorsi con cadenza triennale per l’accesso ai ruoli previsto dalla legge n. 186 del 2003.Particolarmente significativa è l’affermazione secondo cui l’Amministrazione ha «impedito il funzionamento complessivo del sistema, radicalizzando quei particolari tratti di precarizzazione», formula destinata a diventare centrale nel contenzioso dei docenti di religione.Di notevole interesse è anche il rigetto della tesi difensiva del Ministero secondo cui l’indizione delle procedure concorsuali straordinarie del 2024 avrebbe eliminato gli effetti dell’abuso.Il Tribunale richiama la più recente giurisprudenza di legittimità, affermando che tali procedure non hanno efficacia sanante poiché non garantiscono alcun automatismo nell’immissione in ruolo, ma prevedono una vera selezione con prova orale e valutazione dei titoli.La decisione conferma inoltre che, nel pubblico impiego scolastico, il rimedio non può essere la conversione automatica del rapporto a tempo indeterminato, espressamente esclusa dall’ordinamento. La tutela riconosciuta resta quindi quella risarcitoria, qualificata dalla giurisprudenza come danno eurounitario.Nel caso esaminato il Tribunale ha riconosciuto il diritto del docente al risarcimento, liquidandolo nella misura di quattro mensilità dell’ultima retribuzione utile ai fini del TFR.La pronuncia conferma un orientamento ormai sempre più solido: il mancato svolgimento dei concorsi triennali previsti dalla legge per i docenti di religione cattolica integra una forma di abuso della contrattazione a termine che legittima il riconoscimento del risarcimento del danno.Si tratta di una decisione importante perché rafforza la tutela di una categoria di lavoratori che, pur svolgendo stabilmente funzioni essenziali nel sistema scolastico, è stata per anni mantenuta in una condizione di precarietà non coerente con il quadro normativo nazionale ed europeo.La sentenza rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di riconoscimento dei diritti dei docenti di religione cattolica precari e conferma la crescente attenzione della giurisprudenza verso le conseguenze derivanti dall’inerzia dell’Amministrazione nell’attuazione delle procedure di reclutamento previste dalla legge.





